SANA Società Cooperativa Sociale, in quanto ente di diritto privato accreditato dal servizio sanitario nazionale che ha raggiunto negli ultimi due esercizi un bilancio superiore ai 500.000 euro, attesa la rilevanza pubblicistica delle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN, è assoggettata agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta.

VISURA CAMERALE

2023

2022

2021

Aiuti RNA

AIUTI RNA

2020
COR 4136590
2021
– COR 5384440
COR 5893861
– COR 6085661
– COR 6225765
2022
– COR 8260591
– COR 8793715
– COR 9100545
– COR 9100676
– COR 9200786
– COR 9200811
– COR 9315955

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

  • DELIBERE ACCREDITAMENTO UNITA’ D’OFFERTA SANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
  • ATTI DI CONCESSIONE

SERVIZI EROGATI

 

  • CARTA DEI SERVIZI E STANDARD QUALITA’

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  • CLASS ACTION

Dal 1° gennaio 2010 i consumatori hanno a disposizione uno strumento per far valere in giudizio i propri diritti: l’azione di classe, meglio conosciuta come Class Action, che è regolata dall’articolo 140-bis del Codice del Consumo.

Ogni volta che i diritti di una pluralità di consumatori possono ora tentare la strada dell’azione collettiva, eventualmente dando il mandato ad un’associazione di tutela dei consumatori; un unico procedimento che impegna un unico tribunale, invece che tante azioni individuali separate.

L’azione può essere promossa soltanto contro illeciti commessi successivamente al 15 Agosto 2019. Sono azionabili in giudizio con questo nuovo strumento:

  1. Diritti contrattuali, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati mediante moduli o formulari predisposti, che sono propri di una pluralità di consumatori e utenti i quali si trovano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica
  2. Diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore
  3. Diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette

Il giudice competente è generalmente il Tribunale del capoluogo della Regione in cui ha sede l’impresa.

Il procedimento deve essere iniziato da una componente della classe (ovvero un singolo consumatore) che può a tal fine anche dare un mandato ad un’associazione di tutela dei consumatori o a un comitato di cui egli ne fa parte.

La sentenza ha efficacia e vincola non solo le parti in senso stretto, il proponente e l’impresa, ma fa stato anche nei confronti degli aderenti.

Riferimento NormativoContenuti dell’obbligoAggiornamento
Art. 1 c.2, d.lgs n. 198/2009Notizia del riscontro in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio.Tempestivo

 

Riferimento NormativoContenuti dell’obbligoAggiornamento
Art. 4 c.2, d.lgs n. 198/2009Sentenza di definizione del giudizioTempestivo

 

Riferimento NormativoContenuti dell’obbligoAggiornamento
Art. 4 c.6, d.lgs n. 198/2009Misure adottate in ottemperanza alla sentenzaTempestivo

 

AnnoAzioni
2018Nessuna
2019Nessuna
2020Nessuna

 

  • COSTI CONTABILIZZATI:

I costi contabilizzati sono indicati nel bilancio aziendale.

  • LISTE D’ATTESA

ALTRI CONTENUTI

  • ACCESSO CIVICO

Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma terzo e degli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013, la società riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.
Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro e ad oggi non vi sono state richieste.

Per informazioni rivolgersi al numero 0125 714065, via mail a direzioneopi.strambino@sanacoop.it